riallacciandomi a questa discussione:
IL TRAINO DI RIMORCHI [ERA:ki di voi ha la patente B + E ?]
vi copio alcune riflessioni:
La patente "E" serve (sommata a patenti come la B o la C ad esempio) a trainare
RIMORCHI NON LEGGERI cioè superiori a 750kg.
La legge prevede però un caso in cui
può essere trainato un carrello di massa superiore a 750kg senza la E ma perchè sia possibile devono verificarsi entrambi le seguenti situazioni:
1- la massa a
PIENO CARICO del
RIMORCHIO non deve superare la
MASSA A VUOTO della
MOTRICE.
2- La
somma delle masse a pieno carico della
motrice più il rimorchio non devono superare
35 QUINTALI (3.500 chili)
NELLA MAGGIORANZA DEI CASI i rimorchi usati per il trasporto di auto sono
TATS a portata
fissa o variabile adibiti al
trasporto vetture.
Nel caso in cui la auto trasportata sia una
auto stradale, assicurata e quindi
CIRCOLANTE fa testo la massa indicata dal
costruttore sulla
carta di circolazione del veicolo.
Quindi la
massa a vuoto del carrello più
la massa a vuoto del veicolo sopra al carrello più il peso di eventuali
oggetti aggiunti e/o carburante e varie cose contenute all'interno del veicolo
fanno la
MASSA A PIENO CARICO DEL RIMORCHIO. da qui potete calcolare se siete in regola o lo possono calcolare le forze dell'ordine in un controllo.
Invece in tutti quei casi in cui l'auto o
non è circolante in quanto modificata, o addirittura n
on dotata di carta di circolazione qualsiasi forza dell'ordine se vuole contestare una irregolarità
DEVE TASSATIVAMENTE portare IN PESA il complesso di veicoli ed appurare eventuali irregolarità. Se ciò non viene fatto non è possibile dimostrare che non venga rispettata una o entrambi le condizioni indicate precedentemente.
saluti, toch
SCARICATEVI E STAMPATE QUESTI FILES:
1:
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2:
CIRCOLARE 4494/4630 CLICCARE QUI
3:
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AGGIUNTE:
DOCUMENTAZIONE: ho caricato online 2 immagini della circolare ministeriale più vi linko un pdf che da una corretta interpretazione.
CIRCOLARE MINISTERIALE PARTE 1==>
img267.imageshack.us/img267/8059/circolareministerialetr.jpg
CIRCOLARE MINISTERIALE PARTE 2==>
img509.imageshack.us/img509/8059/circolareministerialetr.jpg
PDF INTERPRETAZIONE CORRETTA==>
www.trasportocavalli.info/Chiarimenti%20su%20patente%20e%20rimorchi%20leg...
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46
Prot. n. 4494/4630
Roma, 25 maggio 1994
OGGETTO:
Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
omissis
B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".
omissis
La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994
N.B. Esempi:
Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);
Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);
Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;
Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
[Modificato da toch 23/01/2007 4.05]
[Modificato da toch 30/10/2009 17:04]